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Licenziamento legittimo per mancato riconoscimento di truffa informatica

Immagine del redattore: pablobottega
pablobottega
25 mar
Tempo di lettura: 1 min

Con l’ordinanza n. 3263 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema sempre più attuale: la responsabilità del lavoratore nella gestione dei rischi informatici.

Il caso riguarda una dipendente che aveva disposto un pagamento superiore a 15.000 euro, a seguito di una e-mail apparentemente proveniente dall’azienda, poi rivelatasi fraudolenta. La lavoratrice non aveva effettuato le necessarie verifiche prima di autorizzare il bonifico.

Sia la Corte d’Appello che la Cassazione hanno ritenuto legittimo il licenziamento, evidenziando come, in presenza di mansioni qualificate, il lavoratore sia tenuto ad adottare standard elevati di diligenza e prudenza. Secondo i giudici, anche senza una formazione specifica in materia di phishing, sarebbe stato possibile individuare anomalie nella comunicazione ricevuta.

La decisione ribadisce un principio importante: nei contesti aziendali complessi, il rispetto dei doveri di verifica e controllo rappresenta un obbligo essenziale. La negligenza, soprattutto quando comporta un danno economico rilevante, può giustificare il recesso datoriale.

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