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LICENZIAMENTO PER FINTA MALATTIA: COSA DICE LA CASSAZIONE

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 22 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Con l’ordinanza dell’8 aprile 2026, n. 8738, la Corte di Cassazione interviene su un tema delicato: il licenziamento per presunta simulazione dello stato di malattia. Il caso riguardava un lavoratore accusato di aver finto una sindrome ansioso-depressiva per sottrarsi a nuove mansioni.

La Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento basandosi su elementi presuntivi: certificato rilasciato da un medico generico con diagnosi ritenuta superficiale, mancata adesione a terapie e atteggiamento contrario alle nuove attività.

La Cassazione ribalta la decisione e chiarisce alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, l’onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro, che può anche ricorrere a presunzioni. Tuttavia, queste devono essere gravi, precise e concordanti, senza trasformarsi in un’inammissibile inversione dell’onere probatorio.

Elemento centrale della decisione è il valore del certificato medico: anche se proveniente da un medico di base, esso costituisce prova significativa dello stato di malattia. Per superarlo, non bastano valutazioni soggettive del giudice: sono necessari specifici accertamenti medico-legali.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha sostituito impropriamente il proprio giudizio a quello del medico, senza adeguato supporto tecnico, violando così le regole probatorie.

👉 Una pronuncia che rafforza le garanzie del lavoratore e richiama alla rigorosa applicazione dei criteri probatori nei licenziamenti disciplinari.


 
 
 

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