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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELL’ AUTISTA POSITIVO AGLI STUPEFACENTI

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 13 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

La Cassazione (sentenza 4 febbraio 2026, n. 2375) ha stabilito che non è legittimo licenziare per giusta causa un autista di autobus risultato positivo agli stupefacenti se, prima del licenziamento, ha manifestato la volontà di iniziare un percorso di disintossicazione e lo ha effettivamente avviato.

 

Nel caso esaminato, il lavoratore era stato licenziato anche perché non aveva comunicato al datore di lavoro e al medico competente una precedente presa in carico al SERT. In primo grado il ricorso era stato respinto, ma la Corte d’appello aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro. La Cassazione ha confermato questa decisione.

 

I giudici hanno ricordato che la legge (d.P.R. 309/1990) tutela i lavoratori tossicodipendenti che scelgono di curarsi. In questi casi il datore deve eventualmente spostarli da mansioni a rischio, ma non può licenziarli solo per la positività ai test, se il lavoratore si è attivato concretamente per il recupero prima della sanzione. Non serve una richiesta formale di aspettativa: basta la volontà chiara e l’avvio del programma terapeutico.

 

La Corte ha anche escluso che vi fosse una violazione così grave da giustificare il licenziamento, perché non è stato dimostrato un concreto pericolo per la sicurezza di persone o mezzi.


 
 
 

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