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TELECAMERE SÌ, CONTROLLO DEI LAVORATORI NO

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 28 gen
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Garante per la Privacy ha sanzionato un Comune per aver usato immagini di videosorveglianza pubblica per licenziare una dipendente ritenuta assenteista. Il principio affermato è chiaro e rilevantissimo: le telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate dal datore di lavoro – pubblico o privato – per controllare l’attività dei dipendenti e accertare violazioni disciplinari, se mancano le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Nel caso del Comune di Curtarolo, l’amministrazione ha incrociato le immagini delle telecamere esterne con i dati del badge per contestare uscite non registrate e arrivare al licenziamento senza preavviso. Le riprese sono state visionate su impulso della sindaca, a seguito di segnalazioni interne. Non solo: un collaboratore comunale è stato incaricato di filmare la dipendente anche durante un periodo di malattia, con video inviati sul cellulare privato della sindaca.

Il Garante ha rilevato molteplici violazioni: impianto di videosorveglianza privo di una valida base giuridica, assenza di valutazione d’impatto (art. 35 GDPR), mancanza di cartelli e informative agli interessati. Ma soprattutto, l’uso delle immagini per fini disciplinari è avvenuto senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, rendendo illecito il trattamento.

Ancora più grave l’attività di ripresa durante la malattia: una vera indagine privata, senza base normativa, in violazione del divieto di controlli e indagini extra-professionali. Anche quando la videosorveglianza è legittima, non può mai diventare uno strumento di controllo occulto dei lavoratori.


 
 
 

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