TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE: È LEGITTIMO SE IL CLIENTE NON LO GRADISCE
- pablobottega
- 3 giorni fa
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Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in alcuni casi, il datore di lavoro può trasferire un dipendente anche quando il problema nasce dal rapporto con il cliente.
Il caso riguardava una lavoratrice impiegata in un servizio svolto in appalto. Dopo alcune lamentele sul suo comportamento da parte dell’azienda cliente, il datore di lavoro aveva deciso di trasferirla dalla sede dell’appalto alla sede legale della società.
La lavoratrice aveva contestato il trasferimento e la Corte d’Appello le aveva dato ragione, sostenendo che non fosse giustificato, anche perché nel contratto di appalto non era prevista una clausola che permettesse al cliente di esprimere un “gradimento” sul personale.
La Cassazione ha però ribaltato la decisione. Secondo i giudici, il trasferimento può essere legittimo quando serve a evitare conflitti o problemi organizzativi nell’azienda. In questi casi la decisione rientra nelle esigenze organizzative previste dall’Articolo 2103 del Codice Civile italiano.
In altre parole, se il cliente non gradisce la presenza di un lavoratore e questo crea difficoltà nel rapporto di appalto, l’azienda può decidere di trasferirlo ad altra sede. Questa scelta può essere considerata legittima anche se non dipende da una colpa del lavoratore e anche se non esiste una clausola specifica nel contratto.




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