TRASFERIMENTO DI LAVORO: SE TI DIMETTI, LA NASPI NON È AUTOMATICA
- pablobottega
- 12 mag
- Tempo di lettura: 1 min
Con l’ordinanza n. 10559/2026, la Corte di Cassazione restringe la nozione di “giusta causa” nelle dimissioni collegate al trasferimento del lavoratore.
Finora, parte della giurisprudenza e della prassi INPS tendeva a riconoscere la NASpI anche quando il dipendente si dimetteva perché impossibilitato a sostenere un trasferimento molto distante dalla propria residenza (oltre 50 km o 80 minuti di percorrenza).
La Cassazione, invece, chiarisce che la sola distanza non basta. Per ottenere la NASpI serve dimostrare una vera giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., cioè un comportamento datoriale illegittimo o un grave inadempimento tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Nel caso esaminato, un lavoratore trasferito da Genova a Catania si era dimesso chiedendo la NASpI. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione valorizzando l’eccessiva distanza. La Cassazione ha però cassato la decisione, affermando che occorre verificare se il trasferimento fosse privo di reali ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Il principio è chiaro: il trasferimento gravoso può essere un indizio, ma non crea automaticamente il diritto alla NASpI.
Una decisione destinata ad avere un forte impatto pratico su aziende, lavoratori e contenzioso del lavoro.




Commenti