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ASSENZE PER COVID E LICENZIAMENTO: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 12 set
  • Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22552 del 4 agosto 2025, ha stabilito un principio molto importante per i lavoratori: le assenze dovute al Covid-19 non si possono conteggiare nel periodo di comporto.


👉 Ma che cos’è il comporto? È il periodo massimo di tempo in cui un dipendente può restare assente per malattia senza rischiare il licenziamento. Se lo supera, il datore di lavoro può interrompere il rapporto.

In questo caso, un lavoratore era stato licenziato nel 2022 perché accusato di aver superato i giorni di assenza consentiti. Tra queste assenze, però, ce n’erano alcune legate al Covid-19. La Cassazione ha ribadito che, in base all’art. 26 del d.l. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, i giorni di malattia dovuti a quarantena o infezione da Covid non entrano nel conteggio del comporto.

La conseguenza? Il licenziamento è stato dichiarato nullo, il dipendente dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro e riceverà anche un’indennità risarcitoria, oltre ai contributi per tutto il periodo dall’allontanamento alla riassunzione.


💡 Questa decisione tutela i lavoratori, chiarendo che un’assenza dovuta a una situazione straordinaria e riconosciuta dalla legge – come il Covid – non può essere motivo di perdita del lavoro.

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