DANNO DA DEMANSIONAMENTO
- pablobottega
- 11 giu 2025
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Assegnare un lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle abitualmente svolte è una condotta del datore di lavoro idonea a produrre una pluralità di conseguenze nocive in capo al lavoratore, tra cui l’impossibilità di crescere professionalmente.
Secondo la Corte di Cassazione(Ordinanza n.11586/2025), l'esistenza del danno può essere desunta, anche presuntivamente, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Tale demansionamento deve però essere prolungato nel tempo e non relativo ad episodi del tutto sporadici.
Il risarcimento del danno però non è automatico dovendo il lavoratore provare l’effettivo danno patito.




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