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LA REPERIBILITA’ NOTTURNA IN AZIENDA E’ ORARIO DI LAVORO

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 8 mag
  • Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il pagamento delle ore di straordinario notturno svolte in regime di reperibilità con pernottamento in azienda. I giudici d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina collettiva che prevedeva una semplice indennità mensile di poche decine di euro.

La Cassazione ha però evidenziato due principi fondamentali:

  1. In base alla Direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il tempo di reperibilità con obbligo di presenza fisica sul luogo di lavoro costituisce orario di lavoro a tutti gli effetti, anche se non viene svolta attività lavorativa concreta.

  2. Pur non spettando automaticamente il compenso previsto per il lavoro straordinario, il trattamento economico per tali periodi deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (art. 36 Cost.), anche in deroga a quanto stabilito da norme di legge o contratti collettivi.

La pronuncia rafforza il principio secondo cui al lavoratore deve essere garantito un compenso equo per il tempo in cui è vincolato al luogo di lavoro, anche in regime di reperibilità, superando eventuali indennità simboliche non proporzionate all’impegno richiesto.


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