LA REPERIBILITA’ NOTTURNA IN AZIENDA E’ ORARIO DI LAVORO
- pablobottega
- 8 mag
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il pagamento delle ore di straordinario notturno svolte in regime di reperibilità con pernottamento in azienda. I giudici d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina collettiva che prevedeva una semplice indennità mensile di poche decine di euro.
La Cassazione ha però evidenziato due principi fondamentali:
In base alla Direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il tempo di reperibilità con obbligo di presenza fisica sul luogo di lavoro costituisce orario di lavoro a tutti gli effetti, anche se non viene svolta attività lavorativa concreta.
Pur non spettando automaticamente il compenso previsto per il lavoro straordinario, il trattamento economico per tali periodi deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (art. 36 Cost.), anche in deroga a quanto stabilito da norme di legge o contratti collettivi.
La pronuncia rafforza il principio secondo cui al lavoratore deve essere garantito un compenso equo per il tempo in cui è vincolato al luogo di lavoro, anche in regime di reperibilità, superando eventuali indennità simboliche non proporzionate all’impegno richiesto.

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