🔍 Licenziamento e obbligo di repechage: la Cassazione chiude le scorciatoie.
- pablobottega
- 13 gen
- Tempo di lettura: 1 min
Con l’ordinanza n. 31312 del 1° dicembre 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’obbligo di repechage non può essere aggirato ricorrendo al lavoro autonomo.
Nel caso esaminato, un lavoratore licenziato per GMO ha impugnato il recesso sostenendo che, subito dopo il licenziamento, il datore di lavoro aveva affidato a un collaboratore esterno mansioni che avrebbero potuto essergli assegnate. In particolare, si trattava del ruolo di responsabile delle risorse umane.
La Corte d’Appello ha dato ragione al lavoratore, ritenendo violato l’obbligo di ricollocazione. La Cassazione ha confermato tale decisione, chiarendo che, ai fini del repechage, ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa concreta e compatibile con il profilo del dipendente licenziato.
È irrilevante, secondo la Suprema Corte, che il datore di lavoro abbia scelto di coprire quella posizione con un contratto di lavoro autonomo. Diversamente, sarebbe troppo facile eludere l’obbligo di repechage, sostituendo il lavoratore subordinato con un collaboratore esterno.
Conclusione: se il lavoro esiste ed è assegnabile al dipendente, il licenziamento è illegittimo, anche se l’azienda decide di utilizzare forme contrattuali diverse.
⚖️ Il principio è chiaro: il repechage guarda alla sostanza, non al contratto.




Commenti