LICENZIATO IL CASSIERE CHE “DIMENTICA” DI REGISTRARE L’ACQUISTO
- pablobottega
- 23 mag
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La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a un dipendente per avere omesso la registrazione di operazioni di cassa, anche se di modesto valore economico.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo l’irrilevanza delle somme non registrate, ma i Giudici avevano rigettato la domanda, evidenziando come la condotta, reiterata e dolosa, rappresentasse una violazione del dovere di fedeltà e un indice di una personalità lavorativa non affidabile.
La Cassazione ha ribadito che anche in assenza della prova di un’effettiva appropriazione indebita delle somme, la semplice irregolarità nella registrazione – specie se reiterata – è sufficiente a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la fiducia, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, viene compromessa quando emergono comportamenti che evidenziano una volontà di sottrarsi agli obblighi contrattuali, soprattutto in ambiti delicati come la gestione del denaro aziendale.
Il ricorso del lavoratore è stato dunque respinto e il licenziamento ritenuto pienamente legittimo.
Questa decisione conferma un orientamento ormai consolidato: anche condotte apparentemente “minori” possono giustificare un licenziamento, se idonee a minare in modo grave il rapporto fiduciario tra le parti.

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