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LICENZIATO IL DIPENDENTE RITARDATARIO

  • Immagine del redattore: pablobottega
    pablobottega
  • 27 nov 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Può essere licenziato il lavoratore che, ripetutamente, si reca a lavoro in ritardo.


Nel caso affrontato un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli per il mancato rispetto dell’orario di lavoro in svariate occasioni.

I Giudici hanno ritenuto che il fatto che il dipendente si fosse in più occasioni recato al lavoro in ritardo costituisse una condotta sanzionabile con il licenziamento.

Detta condotta dimostra infatti l’inaffidabilità del lavoratore e la totale noncuranza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Secondo i Giudici, inoltre, la condotta del lavoratore era da considerarsi ancora più grave in quanto già in passato aveva ricevuto dei provvedimenti disciplinari che avrebbero dovuto costituire un’ammonizione a tenere comportamenti più corretti nel futuro.

Su tali presupposti la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato licenziamento (Cass. Ordinanza n.28929 del 11/11/2024).


Ovviamente occorre valutare i casi singolarmente e ritardi giustificati da imprevisti e/o eventi di forza maggiore (es: ritardi dei mezzi pubblici di trasporto, incidenti stradali, ecc..) non costituiranno una inadempienza del lavoratore.

Occorre però che questo ultimo si giustifichi per tempo come già illustrato in altro nostro post inerente ai procedimenti disciplinari.


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