Licenziato per aver assaggiato del cibo? La Cassazione mette un punto fermo
- pablobottega
- 15 gen
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La vicenda nasce in un supermercato. Un dipendente del reparto gastronomia viene licenziato perché, a fine turno e con il punto vendita chiuso al pubblico, aveva consumato alcuni prodotti alimentari presenti nel reparto. Secondo l’azienda, quel comportamento – avvenuto durante il periodo Covid – costituiva una violazione grave delle regole igieniche e disciplinari.
La questione arriva fino in Cassazione, che chiarisce un principio fondamentale del diritto del lavoro: non ogni violazione delle regole giustifica il licenziamento.
I giudici osservano che il fatto si era verificato a negozio chiuso, durante le operazioni di sanificazione, senza alcun rischio per clienti o colleghi. Inoltre, il contratto collettivo e il regolamento aziendale prevedevano per quel tipo di comportamento una sanzione conservativa, non il licenziamento.
Il punto centrale è la proporzionalità. Il licenziamento è legittimo solo quando la condotta è così grave da spezzare il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro. Se invece il comportamento, pur scorretto, rientra tra quelli punibili con sanzioni più lievi, l’azienda non può applicare la misura più severa.
La Cassazione ribadisce quindi che anche in contesti eccezionali come la pandemia le regole disciplinari vanno applicate con equilibrio e buon senso. Il diritto del lavoro non tutela l’arbitrio, ma l’equità.




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